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La legislazione vigente sugli
impianti elettrici prevede l'obbligo del progetto nei seguenti casi: Utenze condominiali con potenza
impegnata superiore ai 6 kW. Utenze domestiche qualora
l'abitazione abbia una superficie superiore a 400 m2. Impianti di illuminazione con
lampade fluorescenti a catodo freddo (neon) collegati ad impianti per i quali è
obbligatorio il Progetto. Impianti con lampade fluorescenti a
catodo freddo (neon) con potenza maggiore di 1200 VA resi dagli alimentatori. Utenze ad uso ufficio, artigianale o
industriale ove si svolgono attività lavorative con superficie superiore ai 200 m2. Locali con pericolo di esplosione o
a maggior rischio d’incendio con potenza impegnata superiore a 1,5 kW: edifici
con altezza di gronda superiore ai 24 metri, studio medico o dentistico, alberghi
con più di 25 posti letto, scuole, musei, caldaie, garage con più di 9 posti
auto, falegnamerie, depositi di prodotti infiammabili, archivi cartacei, fiere
ed esposizioni, ecc. Impianti elettronici (es. antifurto,
reti di calcolatori ecc) quando siano installati in ambiti lavorativi o
domestici per i quali c'e' l'obbligo di progetto. Parafulmini installati su edifici
con volume superiore ai 200
m3 dotati di impianti elettrici soggetti a normativa
specifica CEI, o in edifici con volume superiore ai 200 m3 e con una altezza
superiore ai 5 metri. La Legge
prevede varie figure, il committente, l' installatore ed il conduttore. Nel
caso di condomini, ad esempio, l' amministratore del condominio e' responsabile
per quanto riguarda la messa a norma di tutti gli impianti delle parti comuni.
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